Sta circolando in queste ore la notizia delle misure di contenimento prorogabili fino al 31 Luglio per contrastare l’emergenza coronavirus che sta colpendo il nostro paese. Si tratta di una data indicata nel nuovo decreto legge che è stata esaminata oggi dal Consiglio dei Ministri. Ma vediamo cosa vuol dire con chiarezza.
Perché 31 Luglio?
Naturalmente non è stato decisa nessuna misura di contenimento valida da ora fino al 31 Luglio, come potrebbe aver interpretato qualcuno (magari fermandosi al titolo degli articoli che circolano in questi minuti sul web).
Nella bozza del dl si legge che “sono prorogabili fino al 31 luglio le misure per il contenimento del Covid-19 decise dal governo. Le varie strette stabilite, dal divieto di lasciare la propria abitazioni perchĂ© in quarantena alla chiusura di ville e giardini, ecc., “possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piĂą volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilitĂ di modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”. Il concetto è dunque ben diverso.
PerchĂ© proprio il 31 Luglio? Questa è la data in cui termina lo Stato di emergenza di sei mesi proclamato per l’Italia il 31 gennaio scorso. E rappresenta quindi il termine potenziale di validitĂ delle misure.Â
Fra i contenuti principali del nuovo dl si legge: “esercito con compiti di pubblica sicurezza, poteri ampliati a Regioni e Comuni per adottare o rimuovere provvedimenti emergenziali.”
Nel documento c’è una lista di 28 tra divieti, obblighi e limitazioni delle libertĂ personali e di gruppo messi in campo per contenere il contagio. Eccoli in anteprima.Â
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilitĂ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;
c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivitĂ convegnistica o congressuale, salva la possibilitĂ di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilitĂ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità ;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessita da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessita previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale”.
A cura di Francesco Ladisa
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